Introduzione
La normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è stata introdotta nel diritto tributario statunitense nel 2010, come parte del HIRE Act (Hiring Incentives to Restore Employment Act).[1] Lo scopo della normativa non è quello di aumentare il gettito fiscale, ma di escludere la possibilità per i contribuenti statunitensi di detenere conti finanziari esteri non dichiarati al fisco statunitense (Internal Revenue Service “IRS”). Come noto, infatti, il diritto tributario statunitense impone una tassazione globale dei redditi dichiarati dai soggetti fiscali statunitensi, includendo pertanto anche i proventi generati da attività finanziarie detenute all’estero.
In linea generale, FATCA trasferisce il compito di identificare i contribuenti statunitensi che detengono conti all’estero dagli enti federali statunitensi agli istituti finanziari stranieri. A questi ultimi viene perciò richiesta l’adesione ad un programma che prevede una dettagliata verifica della presenza di eventuali contribuenti statunitensi (due diligence) e la trasmissione delle informazioni ottenute (reporting). L’inadempienza agli obblighi da parte di una istituzione finanziaria straniera è gravata da una potenziale trattenuta del 30% rispetto a taluni redditi di fonte statunitense (withholdable payments).
Dovendo predisporre uno schema dichiarativo globale nella sua applicazione, FATCA fa riferimento ad una serie di definizioni ad hoc. Essa infatti distingue tra due diverse tipologie di soggetti: persone fisiche e persone giuridiche (queste ultime definite anche come “entità”). Persino soggetti giuridici che non sarebbero generalmente considerati persone giuridiche secondo la prassi statunitense (come, per esempio, trust) vengono trattati, ai fini FATCA, quali persone giuridiche. Le persone giuridiche sono a loro volta suddivise in istituzioni finanziarie estere (FFI) (in sintesi, entità che gestiscono fondi per conti terzi) e entità non finanziarie estere (NFFE). A loro volta, le due citate istituzioni finanziarie sono suddivise in ulteriori sottocategorie, che ne permettono la definizione e la eventuale esclusione dagli obblighi dichiarativi in talune circostanze, peraltro limitate.
In particolare, il termine istituzione finanziaria include le seguenti categorie di istituzioni: (1) istituzione di deposito; (2) istituzione di custodia; (3) entità di investimento; (4) imprese di assicurazione (5) holding e centri di tesoreria. Ognuno di questi cinque termini è a sua volta definito sulla base delle attività condotte dall’istituzione e, in alcune circostanze, anche sulla base del reddito attribuibile alle attività intraprese.
Le entità non finanziarie estere sono a loro volta suddivise tra NFFE passive ed NFFE ritenute “attive” (tale distinzione si fonda su una analisi dei redditi e dei beni detenuti dall’entità) ovvero in entità ritenute parzialmente escluse dalla normativa FATCA in quanto, per esempio, associate a società quotate sui mercati azionari.
Considerazioni per intermediari finanziari
Un gestore patrimoniale, così come una società di consulenza patrimoniale o una società fiduciaria, che opera come persona giuridica, spesso rientra nella definizione di entità di investimento. Infatti, sia la normativa FATCA (vale a dire, il testo della norma e le disposizioni esecutive promulgate dal Dipartimento del Tesoro statunitense) che il testo base degli accordi bilaterali, (gli accordi Intergovernativi “IGA”) prevedono che un’entità che svolge principalmente la gestione di patrimoni o portafogli per conto terzi sia da considerarsi una entità di investimento (e quindi una istituzione finanziaria), con conseguenti obblighi di registrazione con l’IRS, di adeguata verifica e trasmissione delle informazioni relative ai conti statunitensi.
Ciononostante, la normativa FATCA concede che Investment Advisors ed Investment Managers che siano (i) istituzioni finanziarie in quanto entità di investimento e che (ii) non mantengano conti finanziari, siano da considerarsi istituzioni finanziarie adempienti (Certified Deemed Compliant) ai sensi della normativa, con la conseguente limitazione degli obblighi di registrazione e di trasmissione delle informazioni.[2]
Allo stesso modo, anche alcuni accordi bilaterali IGA prevedono che consulenti e gestori patrimoniali siano da ritenersi entità adempienti senza bisogno di registrazione all’IRS. Per esempio, l’accordo tra Stati Uniti e Principato del Liechtenstein qualifica come adempienti alla normativa FATCA i “Liechtenstein Investment Advisors and Investment Managers”.[3] La definizione contenuta in tale accordo è più restrittiva rispetto alla normativa FATCA; l’entità deve essere una entità di investimento stanziata nel Liechtenstein e rientrante nella categoria delle istituzioni finanziarie solamente in quanto: (1) offre consulenza di investimento, o (2) amministra il portafoglio o agisce per conto del cliente allo scopo di investire, amministrare o gestire fondi depositati dal cliente presso un’istituzione finanziaria (tranne nel caso in cui i fondi siano depositati presso una istituzione finanziaria non partecipante alla normativa FATCA [nonparticipating FFI]).
Nel caso della Svizzera, invece, la definizione di consulente svizzero in investimenti (Swiss Investment Advisers) contenuta nell’accordo bilaterale con gli Stati Uniti è definita quale tipologia di “Registered Deemed Compliant FFI”.[4] Di conseguenza, basandosi esclusivamente sul testo dell’accordo IGA elvetico statunitense, sarebbe necessaria la registrazione all’IRS (ma vi sarebbe tuttavia l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica e trasmissione). Va notato infatti che solamente un Certified Deemed Compliant FFI e non un Registered Deemed Compliant FFI è esente dalla registrazione sulla base della normativa FATCA.
La definizione di consulente svizzero in investimenti è alquanto dettagliata, in quanto prevede che sia quella entità:
la cui unica attività consiste nell’erogare servizi di consulenza in investimenti e agire per conto di un cliente (che non sia un veicolo d’investimento collettivo, a meno che esso non sia trattato secondo le pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense come veicolo qualificato d’investimento collettivo e l’entità in questione non detenga partecipazioni in esso), in base a una procura o uno strumento analogo (p. es. mandato d’investimento), conferito dal titolare di un conto finanziario, o in base a facoltà d’investimento nell’ambito di un mandato di amministrazione, allo scopo di investire, gestire o amministrare i valori patrimoniali depositati, a nome della persona o dell’entità che ha conferito la procura (o emesso uno strumento analogo), presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante.
Ciononostante, sulla base del paragrafo 4 del memorandum d’intesa del 7 giugno 2013 tra Svizzera e Stati Uniti, gli istituti finanziari elvetici possono avvalersi delle definizioni contenute nella normativa FATCA al posto delle corrispondenti definizioni dell’accordo IGA, a condizione che ciò non pregiudichi le finalità di quest’ultimo accordo. Per questo motivo, un gestore patrimoniale che soddisfi i criteri di Investment Advisor contenuti nella normativa FATCA, potrà fare riferimento a quest’ultima per essere cosi classificato quale Certified Deemed Compliant FFI.[5]
Per un gestore patrimoniale che non dovesse invece rientrare nella definizione di Investment Advisor contenuta nella normativa FATCA e che quindi non possa avvalersi di tale normativa secondo i termini del memorandum d’intesa, vi sono altre possibilità di classificarsi quale Deemed Compliant secondo le definizioni contenute nella normativa FATCA o negli accordi IGA. Per esempio, nel caso di un’entità di investimento che abbia meno di 20 azionisti o detentori di capitale di rischio nella società è possibile qualificarsi quale Sponsored Closely Held Investment Vehicle, una categoria di Certified Deemed Compliant FFI.[6] Per un’entità di investimento che abbia invece un numero maggiore di azionisti, è possibile qualificarsi quale Sponsored Investment Entity, una categoria di Registered Deemed Compliant FFI.[7] In pratica, questo comporta che gli obblighi di registrazione, adeguata verifica e trasmissione di informazione all’IRS competano all’entità che “sponsorizza” il gestore (definita, Sponsoring FFI).
Una tale soluzione può essere efficace nel contesto di una società di gestione patrimoniale affiliata ad un singolo cliente. In questo caso, tutte le entità associate al cliente potrebbero essere sponsorizzate dal Family Office (o gestore patrimoniale) permettendo quindi di raggruppare in maniera razionale gli obblighi dichiarativi in capo ad una sola entità. Una simile soluzione può tuttavia rivelarsi meno efficace quando la società di gestione patrimoniale opera per clienti diversi. Alcuni intermediari finanziari, invece, hanno iniziato ad offrire il servizio di “Sponsorship” FATCA per i propri clienti (qualora questi ultimi sono ritenuti entità di investimento ai sensi della normativa FATCA).
Vale la pena ricordare che un’entità di investimento che non può usufruire dello status Deemed Compliant è soggetta agli obblighi di adeguata verifica e trasmissione di informazioni stabilite dalla normativa FATCA o dall’accordo IGA applicabile.
Una volta definito lo status FATCA del gestore patrimoniale/intermediario finanziario, è importante stabilire se tale status possa avere un effetto sulle società amministrate dal gestore patrimoniale. Per esempio, nel caso di un gestore patrimoniale (organizzato in forma di persona giuridica) che dovesse gestire il patrimonio di HoldCo, la classificazione di istituzione finanziaria conseguita dal gestore patrimoniale può determinare il trasferimento della medesima classificazione anche alla società amministrata.
Questo accade perché la definizione di entità di investimento (che, ricordiamo, costituisce una subcategoria del termine istituzione finanziaria), comprende anche il caso in cui quest’ultima venga “gestita” da una entità di investimento.
In particolare, la normativa FATCA prevede che:
sia da ritenersi una entità di investimento quella il cui reddito lordo è principalmente attribuibile all’investimento in beni finanziari e che è gestita da un’entità di investimento (attiva, ad esempio, nella gestione patrimoniale).[8]
Allo stesso modo, il testo degli accordi bilaterali fa riferimento ad entità che svolgono attività patrimoniali o sono gestite da tali entità. Per esempio, la definizione di “entità d’investimento” contenuta nell’accordo bilaterale con la Svizzera designa:
qualsiasi entità la cui attività economica consiste in una o più delle seguenti mansioni o operazioni per conto o a nome di terzi (oppure che viene gestita da un’entità che svolge tali attività):
- compravendita di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati ecc.), valuta estera, contratti sui tassi di cambio, sui tassi di interesse e sugli indici, titoli trasferibili o futures su materie prime;
- gestione individuale e collettiva di portafogli;oppure
- altra modalità d’investimento o gestione di fondi o di denaro per conto di terzi.
Anche l’accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti definisce il termine come:
ogni entità che svolge quale attività economica (o è gestita da un’entità che svolge quale attività economica) una o più delle seguenti attività o operazioni per o per conto di un cliente:
- negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera;strumenti sui cambi, sui tassi di interesse e sugli indici;valori mobiliari;negoziazione di futures sulle merci;
- gestione individuale e collettiva di portafoglio;o
- altre forme di investimento, amministrazione o gestione di fondi o denaro per conto terzi.
Nel caso in cui anche la società gestita fosse ritenuta una entità di investimento (quindi FFI) scatterebbero obblighi dichiarativi e di adeguata verifica dei contribuenti statunitensi in capo alla società gestita. Va inoltre notato come il riferimento a gestione si applichi a prescindere dal fatto che l’entità che gestisce sia situata negli Stati Uniti o che sia considerata adempiente ai fini FATCA. Per esempio, nel caso di una partnership nonstatunitense, che detenga un conto bancario negli Stati Uniti, gestito da una società di investimento statunitense, la gestione da parte di una entità di investimento costituirebbe elemento sufficiente per far scattare la classificazione quale entità di investimento per la società gestita. Allo stesso modo, il fatto che a gestire l’entità sia una società ritenuta adempiente (come per esempio, un Investment Advisor ritenuto Certified Deemed Compliant FFI) non impedisce alla società amministrata di essere trattata quale entità di investimento.
Ciononostante, è importante valutare se le attività intraprese dal gestore patrimoniale siano effettivamente da considerarsi come attività di “gestione”. In effetti, le Note esplicative contenute nell’accordo tra Stati Uniti e Isole Vergini Britanniche chiariscono come nel caso di entità di investimento colà situate, occorra porre una distinzione tra la gestione e l’amministrazione di una società. Le Note prevedono infatti come solamente la “gestione” possa influire sullo status FATCA. Pertanto, da quanto sopra traspare come alcune mansioni quali “prestare servizi amministrativi” o fornire resoconti finanziari non possano essere equiparate ad una gestione dell’entità. Al contrario, la gestione di patrimoni da parte di un consulente esterno è ritenuta un’attività gestionale e non amministrativa.[9]
Considerazioni per il Common Reporting Standard
Il Common Reporting Standard (“CRS”), sviluppato dall’OCSE su mandato del G20, mira ad introdurre una piattaforma automatica di scambio delle informazioni fiscali tra oltre cinquanta paesi a partire dal 2017. Attraverso la Direttiva dell’Unione Europea 2014/107/EU è previsto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni concernente conti finanziari a partire dal 2017 (con trasmissione di informazioni relative al 2016) per i paesi membri dell’Unione Europea.[10] Lo scambio automatico di informazioni tra paesi membri dell’Unione Europea e il Liechtenstein dovrebbe iniziare a partire dal 2017 (con trasmissione di informazioni relative al 2016), mentre nel caso della Svizzera dovrebbe cominciare soltanto nel 2018 con informazioni relative al 2017.
Il CRS ha adottato molte delle definizioni FATCA, con l’obiettivo di modificare il sistema essenzialmente bilaterale di FATCA (dove le informazioni vengono trasmesse da e per gli Stati Uniti), per condurlo verso un sistema di scambio globale ed automatico dei dati e delle informazioni fra tutti i Paesi aderenti. La definizione di entità di investimento contenuta nel CRS è in sostanza quella contenuta nella normativa FATCA. Per questo motivo, la classificazione FATCA di un’entità è importante (anche nel caso di entità prive di legami con gli Stati Uniti), poiché sarebbe difficile persuadere un istituto bancario che un’entità classificata quale FFI ai fini FATCA non sia anche da ritenersi un’istituzione finanziaria ai fini del CRS. È quindi necessaria un’attenta valutazione dello status FATCA/CRS, specialmente quando possono esservi varie alternative per la classificazione e registrazione dell’entità.
Conclusione
Per un consulente finanziario, gestore patrimoniale o intermediario finanziario è importante riconoscere l’impatto che la normativa FATCA (e in futuro il CRS) avrà sulle proprie attività quale gestore di fondi ed investimenti per conto terzi. Allo stesso tempo, assume rilevanza fondamentale determinare quale sia il potenziale impatto sulle società gestite alla luce della normativa FATCA ma anche della normativa interna del Paese dove la società è ubicata in modo da assicurare la conformità con gli obblighi dichiarativi e fiscali.
[1] Sezioni 14711474 e 6038D del Codice Tributario.
[2] Regolamenti esecutivi del Dipartimento del Tesoro (“Reg.”) 1.14715T(f)(2)(v).
[3] Accordo intergovernativo fra gli Stati Uniti ed il Principato del Liechtenstein, Allegato 2, IV.D.
[4] Accordo intergovernativo fra gli Stati Uniti e la Svizzera, Allegato 2, II.A.2
[5] Giudizio del comitato di specialisti qualificati FATCA, 22.07.2014, pagina 4.
[6] Reg. 1.14715(f)(2)(iii).
[7] Reg. 1.14715(f)(1)(i)(F).
[8] Reg. 1.14715(e)(4)(i)(B).
[9] BVI International Tax Authority, Guidance Notes on the international tax compliance requirements of the legislation implementing the Intergovernmental Agreements between the British Virgin Islands and the United States of America and the United Kingdom to improve international tax compliance, pagine 20-24.
[10] La direttiva definisce “scambio automatico” quale la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Direttiva 2014/107/EU, Articolo 1(1). A causa delle differenze strutturali esistenti, all’Austria dovrebbe essere consentito di scambiare informazioni automaticamente ai sensi della direttiva per la prima volta entro il 30 settembre 2018 anziché il 30 settembre 2017.