Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 dicembre 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 che modifica le norme tecniche di attuazione (ITS) stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (Fattori ESG).
In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 definisce i modelli standardizzati di informativa e le connesse istruzioni per le informazioni di cui ai titoli II e III del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
Il CRR ha subito delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2019/876, tra l’altro con l’introduzione un nuovo articolo 449 bis.
L’introduzione dell’articolo 449 bis obbliga i grandi enti, che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato degli stati membri a pubblicare, a partire dal 28 giugno 2022, le informazioni inerenti i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), compresi i rischi fisici e i rischi di transizione.
Il Regolamento in oggetto prevede l’integrazione delle novità nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, che stabilisce, oltre ai modelli uniformi di informativa esistenti, nuovi modelli uniformi di informativa sui rischi ESG e le relative istruzioni.
Il Regolamento in oggetto prevede che e informazioni fornite dagli enti riguardino, da un lato, l’impatto finanziario dei fattori ESG sulle loro attività economiche e finanziarie (prospettiva outside-in) e, dall’altro, i fattori ESG che potrebbero essere determinati dalle loro attività, che a loro volta diventano finanziariamente rilevanti quando incidono sui loro portatori di interessi (prospettiva inside-out).
Pertanto, le tabelle e i modelli per tale informativa dovrebbero trasmettere informazioni che siano complete e comparabili sui rischi legati ai fattori ESG e che permettano di valutare il profilo di rischio degli enti.
L’obbligo sull’informativa relativa ai rischi correlati ai fattori ESG non si applica tutte le imprese. Pertanto, le imprese che non sono sottoposte agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE non saranno tenute a pubblicare tali informazioni se non su su base volontaria.
La prima data di riferimento per l’informativa annuale sui rischi legati ai fattori ESG è fissata al 31 dicembre 2022.