Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 dicembre 2021, la decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
In particolare, con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio (2), l’Italia è stata autorizzata a introdurre una misura di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») al fine di attuare la fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 di detta direttiva.
Sul punto l’Italia sostiene che il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria attuato, nel quale confluiscono tutte le fatture emesse nel sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate, abbia pienamente conseguito i suoi obiettivi, ossia lottare contro la frode e l’evasione fiscali, semplificare il rispetto dell’obbligo tributario e rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese.
L’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, potenzierebbe la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi. Essa consentirebbe inoltre all’Agenzia delle entrate di accertarsi sul rispetto da parte di tali soggetti passivi dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia.
Pertanto, in deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, il Consiglio ha autorizzato l’Italia ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.