Con Risposta n. 575 del 25 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di fatturazione nei confronti di rappresentanti fiscali di soggetti non stabiliti nello Stato.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, il caso di specie riguarda la vendita di un bene che la società Istante (società avente sede legale in un Paese extra UE e identificata in Italia ai sensi del Decreto IVA) intende effettuare per il tramite del proprio rappresentante fiscale ad una società extra UE.
Tale situazione non rientra nella previsione dell’art. 17, comma 2 del decreto IVA, bensì in quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo.
Pertanto, a seguito della predetta cessione, l’Istante sarà tenuto all’emissione, per il tramite del proprio rappresentante fiscale, di una fattura nei confronti della società extra UE la quale, tramite il suo rappresentante fiscale in Italia, provvederà all’assolvimento del tributo addebitatole dalla società cedente.
Circa le modalità di fatturazione della predetta operazione, l’Agenzia delle Entrate rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2019 sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica, mediante il Sistema di Interscambio, per tutte le operazioni svolte tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e di trasmettere telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute verso e da operatori IVA.
Lo stesso adempimento non è stabilito per il soggetto non residente il quale ”non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato.”.
Similarmente, l’Agenzia chiarisce che ”L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti”.
Sul punto, conclude l’Agenzia delle Entrate, in assenza di una espressa e specifica disposizione, i soggetti passivi non stabiliti nello Stato ma ivi identificati continuino ad essere esonerati dall’obbligo di emissione della fattura in modalità elettronica.
Il rappresentante fiscale della società Istante potrà, quindi, fatturare la vendita al rappresentante fiscale della società extra UE mediante l’emissione di fattura non elettronica.