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Giurisprudenza

Favor arbitrati: la competenza arbitrale può essere anche alternativa

26 Settembre 2018

Cassazione Civile, Sez. II, 24 settembre 2018, n. 22490 – Pres. Matera, Rel. Besso Marcheis

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di rapporti tra il principio del favor arbitrati, espresso dall’art. 808-quater c.p.c., e i principi generali di interpretazione del contratto, la clausola arbitrale è suscettibile di essere interpretata nel senso che la competenza arbitrale possa essere anche solo alternativa, e non esclusiva, rispetto a quella del giudice statale.

In particolare:

a) l’art. 808-quater c.p.c. “è sì norma di favor per la competenza arbitrale”; tuttavia “essa non comporta (…) l’esclusione della giurisdizione statale ove possa essere dubbio che le parti abbiano voluto scegliere in via esclusiva l’arbitrato”;

b) la lettera della disposizione (…) non attiene all’ipotesi in cui è dubbia la stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti, ma la ‘quantificazione’ della materia devoluta agli arbitri”.

(Nella specie la Cassazione ha ritenuto che fosse conforme ai principi di interpretazione del contratto e all’art. 808-quater c.p.c. la sentenza di appello, la quale aveva interpretato nel senso del carattere alternativo della competenza arbitrale una clausola così formulata: “ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti (…) verrà definita da un collegio arbitrale”, ma “rimane comunque inteso che, per eventuali ricorsi, necessariamente di fronte ad autorità giudiziarie ordinarie, anche in deroga alle eventuali competenze territoriali, per espressa volontà delle parti, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma”. In particolare, la Cassazione ha rilevato che: a) la corte d’appello “ha privilegiato l’espressione ‘rimane comunque inteso’ rispetto all’incipit ‘ogni e qualsiasi controversia, così ritenendo (…) che i contraenti avessero voluto indicare solo in via ipotetica la possibilità di ricorrere a un collegio arbitrale, e cioè come alternativa rispetto al ricorso alla giustizia statale, non emergendo una volontà esclusiva di devoluzione agli arbitri delle controversie nascenti dal contratto”; b) la scelta interpretativa offerta dalla Corte d’appello è (…) coerente con i principi generali di interpretazione del contratto, e in particolare con quello di conservazione di cui all’art. 1367 c.c.” e, per le ragioni di cui sopra, “non contrasta con la disposizione di cui all’art. 808-quaterc.p.c.”.

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