In caso di rimborso delle quote di un fondo comune di investimento, le qualificazioni e le scelte civilistiche codificate dal regolamento del fondo assumono piena rilevanza fiscale. Sicché il rimborso parziale delle quote di un fondo di investimento alternativo (FIA) chiuso che comporta “una riduzione, di pari importo, del valore nominale delle quote” può essere considerato quale distribuzione di capitale e non di proventi. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 197 del 19 marzo 2021 in merito agli obblighi di sostituzione d’imposta con riferimento ai redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano.
Il caso riguarda una SGR che gestisce diversi FIA italiani riservati mobiliari, tra cui il fondo di private equity ALFA ove, come è usuale nel settore, le modalità di raccolta del capitale e di attuazione degli investimenti prevedono inizialmente la sottoscrizione integrale delle quote (assunzione dell’obbligazione giuridica) e successivamente il versamento delle somme effettuato gradualmente in base al piano finanziario degli investimenti. In base al regolamento del fondo, la SGR, sulla base dei rendiconti debitamente approvati a seguito della dismissione degli investimenti, può procedere al rimborso parziale delle quote del fondo che devono intendersi quale liquidazione parziale anticipata delle quote sottoscritte; solo gli eventuali importi eccedenti la totalità dei versamenti effettuati saranno qualificati come proventi.
Il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani
Come è noto, la disciplina fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivi (sia di diritto italiano sia di diritto estero) è stata oggetto di importanti riforme nel corso degli ultimi anni.
Innanzitutto, si ricorda che l’investitore – che agisce al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali – può ritrarre dalla partecipazione ad OICR sia un reddito di capitale, di cui all’art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR, vale a dire il reddito che discende in via diretta dalla partecipazione all’organismo (provento c.d. “endogeno”), sia – in via residuale – un reddito diverso di natura finanziaria, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter), e comma 1-quater del TUIR, ossia le plusvalenze (o le minusvalenze) che si generano per effetto del disinvestimento delle quote o azioni (provento c.d. “esogeno”).
Circa le modalità di determinazione dei redditi di capitale conseguiti in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni, come più volte chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate[1], a seguito delle modifiche apportate all’art. 26-quinquies dall’art. 10 del D.Lgs. n. 44 del 4 marzo 2014 (emanato in attuazione della Direttiva 2011/61/UE dell’8 giugno 2011 sui gestori dei fondi di investimento alternativi, c.d. Direttiva AIFM), è stata eliminata la disposizione di cui al comma 3 che prevedeva che, in ogni caso, “il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici”, ossia la previsione che stabiliva che il valore e il costo delle quote/azioni dovevano essere sempre determinati con riferimento ai valori – Net Asset Value (NAV) – risultanti dai prospetti periodici.
In buona sostanza, per effetto della sopra citata semplificazione, ai fini della determinazione del reddito di capitale conseguito in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni occorre ora fare riferimento, come ricordato dalla Risposta in commento, “ai valori effettivi di acquisto e vendita e non più ai valori di prospetto”.
Pertanto, per effetto di tale utilizzo dei valori “effettivi” ai fini della determinazione dei redditi di capitale, l’eventuale differenza positiva fra il valore di rimborso (o di cessione) delle quote ed il relativo costo medio ponderato costituirà, di regola, solo un reddito di capitale, con la conseguenza che dal rimborso (o dalla cessione) delle quote del Fondo non potranno derivare plusvalenze tassabili, ma solo minusvalenze[2].
Inoltre, con l’abrogazione, dall’1 luglio 2011[3], dell’art. 45, comma 4-bis del TUIR[4], è venuta meno la presunzione assoluta di “attribuzione prioritaria dei proventi netti realizzati dal fondo nel periodo di detenzione delle quote a prescindere da eventuali disposizioni del regolamento del fondo che stabiliscano un diverso ordine di distribuzione del patrimonio ai sottoscrittori”[5]. Pertanto, post 30 giugno 2011, come chiarito dalla Risposta in commento, “si deve conseguentemente ritenere che in sede di rimborso … si possa far riferimento alle indicazioni che sono fornite dall’OICR sulla base delle previsioni regolamentari”.
Orbene, nel caso oggetto di interpello, il regolamento del FIA prevede – in linea con le disposizioni regolamentari di settore – la possibilità che, a fronte di disinvestimenti totali o parziali, le quote siano rimborsate anticipatamente su iniziativa del gestore, a tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute. In particolare, così si legge nel regolamento: “Gli importi oggetto di distribuzione saranno qualificati come rimborso pro quota delle quote sino a che i sottoscrittori non abbiano ricevuto un ammontare pari alla totalità dei versamenti effettuati; gli eventuali importi eccedenti distribuiti saranno qualificati come proventi”.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha condivisibilmente chiarito che qualora la distribuzione pro-quota comporti “una riduzione, di pari importo, del valore nominale delle quote”, il rimborso può essere considerato quale distribuzione di capitale e non di proventi (fermo restando che lo stesso riduce di pari ammontare il costo medio di sottoscrizione/acquisto delle quote in capo ai partecipanti).
Le medesime conclusioni a cui l’Amministrazione finanziaria è giunta in relazione agli OICR di diritto italiano, a giudizio di chi scrive, dovrebbero valere anche nei confronti degli OICR di diritto estero, in relazione ai quali trovano applicazione le medesime regole fiscali.
[1] Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014 e n. 21/E del 10 luglio 2014.
[2] E ciò in quanto i redditi di capitale in parola vengono determinati in via prioritaria rispetto ai redditi diversi – visto che occorre tener conto dei primi nella determinazione dei secondi –, con la conseguenza che, non differendo, di regola, i valori di riferimento per determinare tanto i redditi di capitale, quanto i redditi diversi (salvo gli oneri e le spese, deducibili dai redditi diversi), è evidente che la differenza positiva di cui sopra non può che corrispondere esclusivamente ad un reddito di capitale. Tale conclusione è sempre valida qualora le quote siano detenute in un rapporto cui si applichi il cosiddetto “regime amministrato” di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997, e ciò in quanto nell’ambito di tale regime vale, anche per la determinazione dei redditi diversi, la medesima regola del costo medio di sottoscrizione o acquisto che si applica per i redditi di capitale. Diversamente, dal rimborso o dalla cessione delle quote potrebbe derivare una plusvalenza imponibile, in aggiunta ad un reddito di capitale, nel caso in cui l’investitore, avendo disposto la revoca del “regime amministrato”, abbia sottoscritto o acquistato le quote in momenti diversi e a costi differenti.
[3] Cfr. art. 2, comma 79, lett. d), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
[4] Il comma 4-bis dell’art. 45 prevedeva che “le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, …, nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione … costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l’incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l’incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L’incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall’ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione”.
[5] Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 33/E del 15 luglio 2011, par. 3.1.1.