Con Ordinanza n. 31209 del 21 ottobre 2022, la Corte di Cassazione (Pres. Valitutti, Relatore Scotti), ha escluso l’obbligo mediazione ai sensi dell’art.5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010, rispetto ad una controversia connessa ad una fideiussione a garanzia di un mutuo bancario.
Tale controversia, in materia di fideiussione su mutuo, infatti, non rientrando nella materia bancaria, non è soggetta all’obbligatorio l’esperimento del tentativo di mediazione.
Il citato comma 1 bis, infatti, laddove fa riferimento a controversie “in materia di contratti bancari o finanziari”, include le controversie attinenti al rapporto contrattuale principale fra banca e cliente, ma non anche quelle relative alle obbligazioni di garanzia.
Tale pronuncia conferma i precedenti orientamenti della stessa Cassazione, con i quali è stata data una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l’obbligo della mediazione.
In tal senso, si è sostenuto che la norma che richiede la mediazione come requisito per la procedibilità dei contratti bancari e finanziari fa riferimento alla regolamentazione dei contratti bancari nel codice civile e nel testo unico bancario, così come alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinati dal testo unico finanziario.
Pertanto, non è possibile estendere l’obbligo di mediazione al leasing immobiliare, anche se quest’ultimo ha come finalità principale il finanziamento per l’acquisto o l’utilizzo di un bene immobile (Cass. 2021/12883, 2019/30520).
Allo stesso modo non è soggetta alla mediazione obbligatoria la controversia riguardante il pagamento di un assegno bancario a una persona diversa dall’effettivo beneficiario, poiché si tratta di una situazione che non rientra nell’ambito dei contratti bancari.
Infatti, l’assegno è considerato un servizio di pagamento ai sensi dell’art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 11 del 2010, per cui non è rilevante la natura “bancaria” del soggetto che presta il servizio, e anche se convenzione di assegno può essere inclusa in un contratto bancario, mantiene sempre la propria autonomia e (Cass. 2020/9204).