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Giurisprudenza

Fideiussione a garanzia del mutuo: esclusa la mediazione obbligatoria

14 Febbraio 2023

Cassazione Civile, Sez. I, 21 ottobre 2022, n. 31209 – Pres. Valitutti, Rel. Scotti

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 31209 del 21 ottobre 2022, la Corte di Cassazione (Pres. Valitutti, Relatore Scotti), ha escluso l’obbligo mediazione ai sensi dell’art.5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010, rispetto ad una controversia connessa ad una fideiussione a garanzia di un mutuo bancario.

Tale controversia, in materia di fideiussione su mutuo, infatti, non rientrando nella materia bancaria, non è soggetta all’obbligatorio l’esperimento del tentativo di mediazione.

Il citato comma 1 bis, infatti, laddove fa riferimento a controversie “in materia di contratti bancari o finanziari”, include le controversie attinenti al rapporto contrattuale principale fra banca e cliente, ma non anche quelle relative alle obbligazioni di garanzia.

Tale pronuncia conferma i precedenti orientamenti della stessa Cassazione, con i quali è stata data una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l’obbligo della mediazione.

In tal senso, si è sostenuto che la norma che richiede la mediazione come requisito per la procedibilità dei contratti bancari e finanziari fa riferimento alla regolamentazione dei contratti bancari nel codice civile e nel testo unico bancario, così come alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinati dal testo unico finanziario.

Pertanto, non è possibile estendere l’obbligo di mediazione al leasing immobiliare, anche se quest’ultimo ha come finalità principale il finanziamento per l’acquisto o l’utilizzo di un bene immobile  (Cass. 2021/12883, 2019/30520).

Allo stesso modo non è soggetta alla mediazione obbligatoria la controversia riguardante il pagamento di un assegno bancario a una persona diversa dall’effettivo beneficiario, poiché si tratta di una situazione che non rientra nell’ambito dei contratti bancari.

Infatti, l’assegno è considerato un servizio di pagamento ai sensi dell’art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 11 del 2010, per cui non è rilevante la natura “bancaria” del soggetto che presta il servizio, e anche se convenzione di assegno può essere inclusa in un contratto bancario, mantiene sempre la propria autonomia e (Cass. 2020/9204).

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