E’ meritevole di tutela la clausola con cui le parti, in ipotesi di fideiussione di regresso, estendano la spettanza dell’azione di rilievo ex art. 1953, cod. civ. attivamente al primo fideiussore e passivamente al fideiussore di regresso.
Secondo la Cassazione, infatti, non è possibile escludere la meritevolezza, ex art. 1322, cod. civ., di una clausola con cui le parti estendano volontariamente il perimetro dell’azione, rafforzando la funzione di garanzia del collaterale negoziato, incidendo su valori patrimoniali oggetto di contratto e non su diritti indisponibili.
In altri termini, evidenzia la Corte, l’evasione dalla tipicità legale intercetta finalità meritevoli di tutela anche se non conformate nello schema canonico, proprio perché, regolamentando ricadute economiche certamente suscettibili di disponibilità, non trova ostacolo nell’ordinamento e anzi ne risulta avallata per il tramite della volontà pattizia.