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Giurisprudenza

Fideiussione e clausola di pagamento a prima richiesta

18 Febbraio 2025

Cassazione civile, Sez. I, 04 dicembre 2024, n. 31105 – Pres. M. Marulli, Rel. R. Caiazzo

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 31105 del 4 dicembre 2024 (Pres. M. Marulli, Rel. R. Caiazzo), la Corte di Cassazione ha esaminato la validità e l’interpretazione della clausola di “pagamento a prima richiesta”, all’interno di un contratto di fideiussione, ponendo l’accento sull’onere della prova e sui criteri di qualificazione dell’obbligazione fideiussoria.

La Corte ha chiarito che “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento ‘a prima richiesta e senza eccezioni’ vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia”.

Tuttavia, ha precisato che “la deroga all’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all’interno del contratto di fideiussione, una clausola di ‘pagamento a prima richiesta’, o altra equivalente”: di conseguenza, è necessario verificare «la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione».

Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva ritenuto che la clausola in questione escludesse automaticamente la possibilità per il garante di sollevare eccezioni, senza però fornire un’adeguata motivazione basata sull’analisi dell’intero contesto contrattuale.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, evidenziando che “la sola clausola a ‘pagamento immediato a semplice richiesta scritta’, senza l’espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, non consente di desumere la volontà comune delle parti di derogare all’art. 1957 c.c.”.

La sentenza conferma che non essendo tale clausola “incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”

Questo principio ribadisce la necessità di un’indagine interpretativa approfondita, per stabilire se una fideiussione possa essere qualificata come garanzia autonoma.

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