Con l’ordinanza n. 16163 del 11 giugno 2024, la Corte di Cassazione (Pres. Di Marzio, Rel. D’Orazio) si è pronunciata in relazione alla posizione del debitore nei confronti del fideiussore terzo surrogato affermando che «il debitore può opporre al terzo surrogato le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito nel quale il terzo si è surrogato», e, inoltre, «può eccepire fatti estintivi, modificativi o sospensivi del rapporto obbligatorio anteriori alla surrogazione» e che, tuttavia, il terzo surrogato «non può però esercitare azioni negoziali, non essendo parte del contratto originario».
Nel caso di specie la società ricorrente aveva stipulato un mutuo fondiario con un istituto bancario, con fideiussione di un terzo soggetto per il 50% dell’importo.
Successivamente, il ricorrente concludeva con la banca un accordo transattivo non novativo di rimodulazione delle scadenze attraverso un piano di rientro del debito con versamenti periodici.
Nonostante il tempestivo pagamento della prima rata, la banca aveva successivamente escusso la garanzia e, per tale ragione, la società debitrice aveva interrotto i pagamenti delle rate e chiesto alla banca di rimodulare il piano di rientro tenendo conto dell’escussione della garanzia.
Prima dell’effettiva escussione della garanzia, la società garante non aveva informato il debitore della richiesta di pagamento dell’istituto di credito.
Avverso al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società garante, il debitore aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale di Ragusa.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 649/2020, accoglieva il ricorso del garante affermando che, ai sensi dell’art. 1952, co. 2, cod. civ., «l’eccezione esistente all’atto del pagamento da parte del garante sarà concretamente a questi opponibile da parte del debitore principale negli stessi limiti, alle identiche condizioni, e con le medesime modalità con cui essa sarebbe stata in ipotesi opponibile al creditore originario nel momento in cui la garanzia è stata escussa» e che, di conseguenza, l’inadempimento della transazione con il mancato pagamento delle rate successive alla prima, per quanto avvenuto in corso di giudizio, legittimava il garante a pretendere il pagamento dell’intero, così come previsto dalla transazione a favore del creditore principale.
La Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio in quanto ha ritenuto che le eccezioni opponibili al fideiussore ai sensi dell’art. 1952 cod. civ. sono quelle che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore principale «all’atto del pagamento», risultando del tutto irrilevante il successivo inadempimento.
Sottolinea la Cassazione che «colui che paga il creditore principale, subentrando nei diritti del creditore, subentra anche negli accessori del credito […] ma sempre restando al di fuori del contratto originario.»
Secondo la Cassazione «Il pagamento resta a carico del fideiussore quale sanzione del suo comportamento omissivo, con il quale ha impedito al debitore di metterlo al corrente delle eccezioni opponibili al creditore, utilizzando le quali il fideiussore avrebbe potuto evitare il pagamento».
In ogni caso, ai sensi dell’art. 1952 cod. civ., il fideiussore potrà proporre l’azione per la ripetizione contro il creditore.