Nel caso oggetto della pronuncia in esame, mediante scrittura privata una persona fisica si impegnava ad acquistare la partecipazione di una s.r.l., obbligandosi contestualmente ad adoperarsi affinché la stessa società pagasse il debito maturato nei confronti di un’altra s.r.l.
Il Tribunale di Roma ha qualificato tale impegno non come promessa del fatto del terzo, ai sensi dell’art. 1381 c.c., ma come obbligazione fideiussoria a garanzia dell’esposizione debitoria della società. E difatti, il giudice di merito ha ritenuto di condividere l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “nel caso di promessa del terzo all’adempimento di una sua pregressa obbligazione, deve negarsi l’inquadrabilità dell’atto nella previsione dell’art. 1381 c.c. (e quindi negarsi la sua idoneità a produrre il debito indennitario contemplato dalla norma medesima), restando ravvisabile una fideiussione, se la promessa medesima assuma i connotati della garanzia dell’adempimento altrui”.