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Fideiussione omnibus secondo modello ABI: la decisione del Collegio di coordinamento ABF

12 Ottobre 2020
Di cosa si parla in questo articolo
ABF

Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si è pronunciato sulla validità della fideiussione omnibus secondo lo schema negoziale diffuso dall’ABI nel 2003.

Sul punto si ricorda come la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 assunto quale Autorità antitrust nel settore bancario, aveva ritenuto alcune clausole in esso contenute contrarie al divieto di intese lesive della concorrenza nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme.

Di seguito i seguenti principi di diritto formulati dal Collegio di coordinamento ABF.

1. Qualora un contratto riproduca uniformemente i prezzi di acquisto o di vendita o le altre condizioni contrattuali che un’intesa anticoncorrenziale ha fissato in precedenza, le relative clausole contrattuali sono nulle.

2. Per quanto riguarda il prezzo di acquisto o di vendita, in particolare, la nullità della relativa clausola importa la nullità dell’intero contratto, a meno che non siano previsti dalla legge strumenti per integrare tale lacuna (ad es., secondo quanto prevede l’art. 1474 c.c. a proposito della vendita, ovvero l’art. 117, ult. comma, t.u.b. a proposito dei contratti bancari).

3. Per quanto riguarda le altre condizioni contrattuali, la loro nullità importa la nullità dell’intero contratto soltanto quando esse siano essenziali. Quando esse siano invece accessorie, il contratto resta valido per il resto.

4. A tali fini, le clausole contrattuali sono qualificabili come “accessorie” quando, ove esse non fossero state apposte al contratto, quest’ultimo avrebbe comunque avuto un oggetto determinato (o almeno determinabile), ai sensi degli artt. 1346 ss. c.c.; dev’essere peraltro fatta salva la volontà delle parti contraenti di pattuire (espressamente ovvero tacitamente) che una qualsiasi clausola del loro accordo sia “essenziale”.

5. Si tratta di una nullità che può essere fatta valere solo dal ricorrente ed è rilevabile d’ufficio soltanto nel suo interesse.

6. Alla nullità (parziale ovvero totale) del contratto consegue il diritto del ricorrente di domandare la restituzione delle prestazioni ivi previste, ove esse siano state nel frattempo eseguite.

7. Qualora il ricorrente provi di aver subìto un danno a causa dell’intesa anticoncorrenziale, potrà pretenderne il risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale della parte che abbia partecipato a tale intesa.

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