Con ordinanza n. 7891 del 22 marzo 2024, la Corte di Cassazione (Pres. Scarano, Rel. Gorgoni) si è pronunciata in relazione alla nullità di una fideiussione per obbligazioni future, prestata dai ricorrenti a favore della banca, in relazione alla quale l’importo massimo garantito ai sensi dell’art. 1938 c.c. era stato determinato oralmente, rimettendo alla banca, attraverso un c.d. “pactum ad scribendum” stipulato in forma orale, il successivo completamento del modulo prestampato della fideiussione e l’invio dello stesso ai garanti.
Avverso la sentenza di secondo grado, n. 269 del 2021, della Corte di appello di Catanzaro i ricorrenti proponevano ricorso affermando che ai sensi dell’art. 1938 c.c. la fideiussione per obbligazioni future da loro stipulata in forma scritta a favore della banca sarebbe stata nulla in quanto priva dell’elemento essenziale della determinazione dell’importo massimo garantito e che, di conseguenza, tale vizio non sarebbe stato sanabile dalla successiva apposizione del limite garantito da parte della banca, a ciò autorizzata per mezzo di un pactum ad scribendum meramente orale, fatto valere in giudizio con prova testimoniale in ordine alla sua esistenza e al suo contenuto (nei precedenti gradi di giudizio era emersa una divergenza tra la banca e i ricorrenti nella determinazione dell’importo massimo oralmente pattuito).
La Corte di Cassazione, pur affermando che non si verifica una ipotesi di nullità della fideiussione per assenza della forma scritta né ai sensi dell’art. 117 t.u.b., né ai sensi dell’art. 1352 c.c. qualora l’indicazione dell’importo massimo garantito, prevista dall’art. 1938 c.c., sia oggetto di un pactum ad scribendum orale, ha ritenuto che il comportamento della banca fosse contrario a buona fede e integrasse un inesatto adempimento in quanto questa non aveva trasmesso ai garanti il modulo integralmente compilato, così impedendo loro di poterne verificarne il contenuto.
Per tale ragione la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di appello.