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Giurisprudenza

Fideiussione prestata dal socio di minoranza e liberatoria ex art. 1956 c.c.

17 Luglio 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. III, Ord. 17 giugno 2024, n. 16822 – Pres. Scarano, Rel. Ambrosi

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16822 del 17 giugno 2024 (Pres. Scarano, Rel. Ambrosi), si è pronunciata sulla portata dell’art. 1956 C.c. in materia di liberazione del fideiussore per obbligazioni future, con particolare riferimento al caso in cui la fideiussione sia stata rilasciata dal socio di minoranza del soggetto garantito.

In particolare, secondo la Corte, «la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale, … la mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale».

Nel caso di specie, il socio al 45% di una società a responsabilità limitata aveva prestato fideiussione a beneficio di quest’ultima per garantirne i debiti con la banca di riferimento.

Ricevuta ingiunzione di pagamento per l’esposizione debitoria della garantita, il fideiussore chiedeva la propria liberazione ai sensi dell’art. 1956 C.c., lamentando che la banca avesse concesso credito alla società senza la sua autorizzazione e nonostante il peggioramento delle condizioni economiche della stessa.

La tesi del ricorrente, accolta in primo grado, è stata respinta in sede di gravame: in particolare, la Corte di Cassazione, richiamando la posizione dei giudici d’appello, rileva come  il fideiussore «aveva diritto di accedere a tutte le informazioni riguardanti la vita economico patrimoniale della società, quantomeno in occasione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci, e l’assenza di interesse e/o attenzione per quanto accadeva nella vita della società debitrice, frutto senz’altro di una libera scelta, non può essere portata a giustificazione dell’ignoranza delle sue condizioni economiche e addirittura dell’imposizione di un obbligo attivo di vigilanza e controllo “sostitutivo” in capo alla banca creditrice garantita».

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