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Giurisprudenza

Fideiussioni, fra clausole a prima richiesta e di deroga dell’art. 1957 C.c.

2 Settembre 2024

Tribunale di Napoli, Sez. Specializzata in materia d’impresa, 26 giugno 2024, n. 7466 – Pres. Rel. Pica

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Napoli, Sez. Specializzata in materia d’impresa, con sentenza n. 7466 del 26 giugno 2024 (Pres. Rel. Pica), si sofferma sulla portata di clausole di pagamento a prima richiesta, nonché di clausole deroga all’art. 1957 C.c., ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione.

Il Tribunale, in particolare, riqualificando preliminarmente i contratti dedotti in corso di causa non come contratti autonomi di garanzia, bensì come fideiussioni specifiche, ha chiarito che non muta la funzione della fideiussione, la semplice presenza di clausole di pagamento “immediato e a prima richiesta” ovvero di clausole cd. “solve et repete”.

Tali clausole non sono infatti da sole sufficienti ad alterare la causa contrattuale, in quanto comportano solo:

  • un esonero del creditore dall’onere della prova dell’inadempimento dell’obbligazione principale (o un’inversione del riparto di tale onere probatorio)
  • una dispensa dall’onere di una previa azione giudiziale in danno del debitore principale
  • la preclusione per il garante della facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore prima del pagamento.

Nella specie, pertanto, la presenza nei contratti dedotti di clausole di pagamento a prima richiesta, al più, può essere considerata come pattuizione indicativa dell’esclusione della sussidiarietà tra obbligazione principale e obbligazione del fideiussore, ma non tale da recidere il rapporto di accessorietà – proprio della fideiussione – che lega la garanzia al rapporto debitorio principale, avuto riguardo alla causa satisfattoria della garanzia stessa.

Secondo il Tribunale, inoltre, neppure la clausola di deroga all’applicabilità dell’art. 1957 C.c., prevista nel contratto, ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, in quanto detta previsione risponde a un’esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale.

Come noto, in base all’art. 1957 C.c. (applicabile al caso di specie in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole che ne escludevano l’applicabilità nei contratti impugnati), il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

Il Tribunale si sofferma dunque sul significato del termine “istanza” cui fa riferimento l’art. 1957 C.c., al fine di individuarne la corretta portata, in ragione dell’applicabilità al caso di specie della suddetta disciplina legale.

Sul punto, il Tribunale condivide l’assunto della prevalente giurisprudenza di legittimità, per cui «l’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato» (cfr. Cass. n. 283/1997; n. 3355/1999; n. 6823/2001; n. 1724/2016).

Pertanto, poiché nel caso di specie è incontroverso che né la banca cedente né la cessionaria avessero tempestivamente intrapreso iniziative giudiziali al fine di recuperare il credito de quo in danno della debitrice principale, il Tribunale ha quindi dichiarato la cessionaria decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori (e degli aventi causa), per decorso del termine ex art. 1957 C.c.

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