Con ordinanza del 06 ottobre 2014 la Corte d’Appello di Bari ha ribadito il principio affermato già espresso dalla Cassazione con sentenza n. 5951 del 14 marzo 2014, secondo cui in tema di fideiussione, l’art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, il quale prevede la necessità della determinazione dell’importo massimo garantito per le obbligazioni future, non si applica solo alle fideiussioni rilasciate a favore di banche o di società finanziarie, posto che né lo lettera della norma, né la sua “ratio”, consentono tale limitazione.
Nel farlo, la Corte d’Appello ha ritenuto a tal fine irrilevante la circostanza che la previsione della nullità delle fideiussioni omnibus sia stata introdotta nel codice civile da una legge intitolata “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, e questo per un triplice ordine di motivi:
1. lo scopo della legge in tanto può venire in rilievo ai fini dell’interpretazione della norma, in quanto la lettera di quest’ultima sia ambigua;
2. “l’intenzione del legislatore” dì cui è menzione nell’art. 12 disp. prel. c.c. va intesa come volontà oggettiva della norma (c.d. voluntas legis), e non come volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (c.d. voluntas legislatoris);
3. dai lavori preparatori della legge n. 154/92 (oggi abrogata dall’art. 161 d. Igs. 10 settembre 1993, n. 385, fatta eccezione per l’art. 10) non vi è alcuno spunto che corrobori la tesi contraria.
Per tali motivi, conclude la Corte d’Appello, deve ragionevolmente concludersi che né la lettera della legge, né la sua ratio, consentano di ritenere applicabile l’art. 1938 c.c. alle sole fideiussioni rilasciate a favore di banche.
In attuazione di tale principio la Corte d’Appello ha ritenuto non suscettibile di esecutività in Italia un provvedimento sommario olandese di condanna al pagamento di una somma di denaro emesso in attuazione di una garanzia per debiti futuri (concessa da società italiana per debiti di controllate olandesi e regolata dal diritto olandese), priva dell’indicazione dell’ammontare massimo garantito, e per ciò da ritenersi nulla per contrarietà all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 1938 cc.