Nel caso di fideiussioni omnibus, la riproposizione della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. nei termini previsti dall’art. 6 del modello ABI violante la normativa anticoncorrenziale giusto Provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, ne comporta la nullità parziale, permanendo la validità della fideiussione nella restante parte, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia 41994/2021.
Dei profili di invalidità e delle problematiche aperte in materia di Fideiussioni schema ABI dopo le Sezioni Unite parleremo al webinar dell’11 marzo.