Con la sentenza in oggetto la corte d’Appello di Milano si è espressa sulla sorte di una fideiussione rilasciata sulla base di moduli uniformi ABI.
Sul punto, la Corte ha ritenuto di aderire all’orientamento della Corte di Cassazione espresso con la sentenza n. 13846/19, con la quale è stato ritenuto che il provvedimento della Banca d’Italia (Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005) possieda un’elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale e che il giudice di merito non può attribuire rilievo decisivo all’attuazione o non attuazione della prescrizione impartita da Banca d’Italia ad ABI (di estromettere le clausole vietate dallo schema diffuso presso il sistema bancario), essendo, invece, tenuto a verificare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni dell’intesa restrittiva.
Laddove quindi, tale verifica dia esito positivo, il giudice dovrà rilevare la nullità delle clausole che si pongono in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali (v. Cass. 29810/17) e ciò vale sia per i contratti conclusi prima del provvedimento della Banca d’Italia, sia per quelli conclusi in epoca successiva e che dello stesso non sono rispettosi.