Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Roma ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 41994/2021 in materia di fideiussioni secondo lo schema ABI, che ha sancito l’applicazione della nullità parziale sancita dall’art. 1419, comma 1 c.c., alle sole clausole contrattuali illecite, permanendo la validità della fideiussione nella restante parte.
Inoltre, evidenzia il Tribunale, il giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all’intesa restrittiva della concorrenza attraverso l’uniforme applicazione delle clausole dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidano o meno con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza.
Dei profili di invalidità e delle problematiche aperte in materia di Fideiussioni schema ABI dopo le Sezioni Unite parleremo al webinar dell’11 marzo.