La pronuncia delle SS.UU. del 30 dicembre 2021, n. 41994, in tema di fideiussioni omnibus ha stabilito, fra l’altro, la nullità delle clausole contenute nei contratti di garanzia relative alla rinuncia al termine decadenziale di 6 mesi di cui all’art. 1957 c.c. per esperire le azioni verso il debitore principale. Si tratta, come noto, di una nullità derivata, rilevabile d’ufficio nel rispetto del principio processuale della domanda.
Il tema assume particolare rilievo pratico in quanto la clausola di deroga all’art. 1957 non solo è funzionale all’interesse del creditore ma anche, e soprattutto va detto, a quello del fideiussore. Nelle ipotesi, infatti, di incapacità transitoria del debitore principale di adempiere agli impegni finanziari assunti, sarebbe preclusa alla banca, stante l’inadeguatezza del termine semestrale, la possibilità di coltivare ipotesi alternative di risanamento.
Ma la necessità di intraprendere senza ritardo l’iniziativa di recupero, pena la decadenza della garanzia, potrebbe rivelarsi esiziale per tutte le parti del rapporto obbligatorio (creditore, debitore principale e fideiubente).
Nel quadro delineato si tratta allora di esplorare eventuali soluzioni e adeguamenti negoziali idonei a bilanciare il dictum delle sezioni unite con le esigenze di tutela dei debitori e della sana e prudente gestione bancaria.
Dei profili di adeguamento contrattuale dei negozi di Fideiussione dopo le Sezioni Unite parleremo al webinar dell’11 marzo.