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Giurisprudenza

Fideiussioni secondo modello ABI: le conclusioni della Procura della Cassazione

25 Novembre 2021
Procura generale Corte di Cassazione, udienza 23 novembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

La Procura generale della Corte di Cassazione ha formulato, nell’udienza del 23 novembre 2021 delle Sezioni Unite civili, le proprie conclusioni rispetto alla questione concernente la validità dei contratti di fideiussione A.B.I. in forma standardizzata.

Con ordinanza del 30 aprile 2021, n. 11486, era stata infatti rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima particolare importanza concernente l’applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI della nullità dei contratti stipulati in conformità d’intese restrittive della concorrenza, ed in particolare volta a stabilire a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno, b) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere, c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, e d) se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto.

Nelle proprie conclusioni, la Procura generale della Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto, auspicando venga fatto proprio dalle Sezioni unite.

Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, nella specie per effetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia, non deriva la nullità (a catena) di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, né la nullità (derivata) delle singole clausole sanzionate: i contratti a valle mantengono inalterata la loro validità e possono dare luogo alla specifica azione di risarcimento dei danni da parte dei fideiussori nei confronti degli istituti di credito – previo accertamento incidentale della nullità dell’intesa ed a condizione che sia fornita la prova di un possibile danno derivante dalle condizioni contrattuali deteriori che il fideiussore non avrebbe accettato in mancanza della intesa.

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