Con la sentenza in oggetto, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che le fideiussioni riferibili ad una pluralità di contratti di leasing aventi ad oggetto autoveicoli non siano riconducibili all’ambito di applicazione del provvedimento della Banca d’Italia n 55 del 2 maggio 2005 riguardante le fideiussioni omnibus con testo conforme a quello predisposto dall’ABI.
La riferibilità delle garanzie fideiussorie sopra indicate al modello di fideiussioni omnibus ex art. 1938 cc. viene infatti esclusa dalla Corte, posto che queste non hanno ad oggetto né operazioni bancarie, né obbligazioni future, giacché il debito garantito origina da negozi determinati e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono determinare una oscillazione della misura della garanzia.
Vi è infatti esatta coincidenza tra l’importo complessivo (per capitale, interessi ed eventuali accessori) che l’utilizzatore deve corrispondere in rate e l’importo garantito, così che l’obbligazione di garanzia deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito esattamente individuato, diversamente da quanto avviene nelle fideiussioni omnibus o per obbligazioni future.