Con sentenza dell’11 marzo 2015 il Tribunale di Torino ha affermato i seguenti principi di diritto in materia di fido di fatto.
Appaiono circostanze idonee a provare l’esistenza di un fido di fatto: la stabilità e non occasionalità dell’esposizione a debito pluriennale; il notevole entità del saldo debitore per svariati anni; l’assenza di elementi comprovanti un rientro da parte del cliente ma sempre maggior utilizzo del credito; l’espresso riconoscimento negli e/c e negli scalari di “tassi sullo scoperto nei limiti del fido” e di una “APC fiduciaria”.
I presenza di un fido di fatto, spetta alla banca provare l’ammontare del fido e di conseguenza l’esistenza delle rimesse solutorie; pertanto in presenza di un fido di fatto, il limite massimo dell’affidamento può essere individuato nello stesso massimo scoperto consentito dalla banca sicchè ogni rimessa non potrebbe che avere funzione meramente ripristinatoria della provvista.