Con sentenza del 24 agosto 2015, n. 17111, la Cassazione ha evidenziato come il privilegio previsto dal comma 5 dell’articolo 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 in materia di interventi pubblici di sostegno alle imprese è riconosciuto solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche.
Ne consegue che, in caso di contributi in conto interessi su finanziamenti agevolati, il privilegio assiste solo i crediti dello Stato per la restituzione dei contributi in conto interessi, non il credito della banca erogatrice del mutuo.