ESMA ha pubblicato il 14 ottobre 2024 le tempistiche di attuazione (implementation time line) aggiornate, in relazione a diversi atti legislativi UE in materia di finanza sostenibile:
- Regolamento sulla tassonomia
- Regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile
- Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese
- Regolamento sui benchmark
- Regolamento sui green bond europei
- Linee guida sui nomi dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità.
Dell’evoluzione in essere in seno alle Istituzioni europee, che rimodellerà il quadro di finanza sostenibile ed i connessi obblighi in materia, se ne discuterà ampiamente altresì nel corso del prossimo webinar organizzato dalla nostra rivista il 07 novembre 2024 “Finanza sostenibile e servizi di investimento: novità regolamentari – Indicazioni Consob, evoluzioni del contesto regolamentare UE e di revisione SFDR“
Tra le date chiave che la Timeline indica come imminenti sono individuate:
- Ottobre 2024: pubblicazione della terza relazione delle autorità di vigilanza europee sulle comunicazioni volontarie nell’ambito dell’SFDR
- 21 novembre 2024: le linee guida sui nomi dei fondi ESG inizieranno ad essere applicate a tutti i fondi ESG di nuova creazione
- 1 gennaio 2025: le imprese non finanziarie pubblicheranno KPI sull’allineamento delle tassonomie ai sensi dell’RTS TR Disclosures Level 2 (attività aggiuntive e obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 9 del TR).
- Primo quadrimestre 2025: le imprese precedentemente soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria inizieranno a rendicontare in base all‘ESRS Set 1: i requisiti si applicano agli esercizi finanziari (FYs) che iniziano il / dopo il 1° gennaio 2024, prima rendicontazione 2025
- 21 maggio 2025: fine del periodo di transizione per i fondi esistenti prima della data di applicazione degli Orientamenti sui nomi dei fondi ESG
- Da marzo a giugno 2025: consultazione dell’EuGBR sui restanti standard tecnici
- Metà del 2025: revisione da parte della Commissione UE dell’SFDR (n.d.r.: contrassegnata da punto interrogativo)
- Fine 2025: fine delle disposizioni transitorie per i benchmark di paesi terzi ai sensi del regolamento sui benchmark
- 1 gennaio 2026: le imprese finanziarie pubblicano KPI sull’allineamento delle tassonomie ai sensi del TR Disclosures Level 2 RTS (attività aggiuntive e obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 9 del TR).
- Primo quadrimestre 2026: le grandi imprese non soggette in precedenza all’NFRD inizieranno a comunicare ai sensi dell’ESRS Set 1 i requisiti si applicano agli esercizi che iniziano il / dopo il 1° gennaio 2025, prima comunicazione nel 2026
- 21 giugno 2026: fine del periodo di transizione ai sensi dell’art. 69/70 del Regolamento EuGBR
- 2027: le PMI quotate e gli intermediari finanziari di piccole dimensioni e non complessi segnalano ai sensi dell’ESRS per le PMI (facoltativo); i requisiti si applicano agli esercizi che iniziano il / dopo il 1° gennaio 2026, prima segnalazione nel 2027 (possibilità di opt-out fino al 2029)
- 2029:
- le PMI quotate e gli intermediari finanziari di piccole dimensioni e non complessi presenteranno una relazione ai sensi dell’ESRS per le PMI (obbligatorio)
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- le imprese di Paesi terzi presenteranno i loro bilanci in base agli ESRS dei Paesi terzi: i requisiti si applicano agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2028 o successivamente, la prima rendicontazione è nel 2029.