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Giurisprudenza

Finanziamenti per l’acquisto di azioni di banca popolare: la richiesta di rientro da parte della banca è condizione per la concessione della tutela cautelare

19 Luglio 2016

Altea Rossi

Tribunale di Venezia, 15 giugno 2016

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 15 giugno 2016, il Tribunale di Venezia è tornato a pronunciarsi sul caso di conti correnti affidati dalla Banca in via strumentale alla sottoscrizione di azioni proprie.

La pronuncia segue le precedenti due ordinanze del 29 aprile 2016 e del 15 giugno 2016, entrambe già pubblicate su questa Rivista (cfr. contenuti correlati).

Nella specie, le domande dei clienti mirano all’ottenimento di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.: l’intento è quello di scongiurare una richiesta da parte della Banca di rientro delle somme risultanti a debito sui conti correnti affidati (comprensive di capitale, interessi e oneri), nonché la segnalazione dei medesimi in Centrale Rischi. In tutti i casi presi a oggetto, infatti, i clienti avevano subito gli effetti di un deprezzamento dei titoli così acquistati, si ché la propria esposizione debitoria aveva registrato una crescita esponenziale.

Ai fini della concessione del provvedimento cautelare in discorso, le tre pronunce si allineano in punto di valutazione del c.d. fumus boni iuris; diversamente, circa la questione sulla sussistenza del periculum in mora, nell’ultima decisione in oggetto, il Tribunale prende le distanze da quanto affermato nelle due – di poco – precedenti.

La prima ordinanza del 15 giugno 2016 ha infatti ritenuto sussistente il presupposto pur in assenza di espressa richiesta di rientro, in quanto la Banca avrebbe comunque potuto «pretenderlo in ogni momento».

Similmente, l’ordinanza dell’aprile 2016: il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile sussiste in quanto la comunicazione di sconfinamento è, già di per sé, in grado di palesare l’intenzione della Banca di rientrare dai passivi.

Si discosta da tali conclusioni, come preannunciato, l’ultima, recentissima, pronuncia sempre del 15 giugno 2016. In effetti, lo stesso Tribunale ha ritenuto sufficiente a escludere la sussistenza di un pericolo di danno l’inerzia manifestata dalla Banca circa il rientro delle somme. Inerzia, ritenuta sufficientemente provata in via documentale (tramite prova negativa[1]) e non altrettanto smentita dal richiedente. Constatata dunque l’insussistenza del primo dei due requisiti, non vi è stata ragione di indagare sul secondo (i.e. la fondatezza del diritto); procedendo, per contro, al rigetto della domanda di tutela cautelare.

 


[1] Nella specie costituivano «evidenza documentalmente provata»:

«- il mancato invio di qualsivoglia segnalazione “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia;

– la mancanza di una formale richiesta scritta di rientro dell’affidamento concesso da parte [della Banca];

– il mancato avvio di attività da parte [della Banca] che possano risultare prodromiche all’instaurazione di un’azione esecutiva nei confronti dell’odierno ricorrente».

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