La Suprema Corte conferma in questa ordinanza che in tema di finanziamento dei soci in s.r.l., il criterio per la qualificazione di un’erogazione in denaro da parte del socio, ricevuta nel corso dell’esercizio, è dato dall’esame delle risultanze del relativo bilancio. Il bilancio di esercizio è infatti il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell’attività svolta nel relativo esercizio sociale, e gli amministratori, nel redigerlo, si assumono la responsabilità della qualificazione che attribuiscono alle relative poste. Dunque, può affermarsi che il bilancio, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese, è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un’entrata patrimoniale per la società.
Nel caso concreto analizzato, la Cassazione ha escluso la rilevanza, da un punto di vista tributario, della mancanza dei verbali assembleari di finanziamento, essendo l’Amministrazione finanziaria un soggetto terzo nei confronti del quale il solo bilancio ha di per sé sufficiente valore probatorio.