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Finanziamenti online: quando il servizio costituisce intermediazione abusiva?

22 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo
OAM

Con Comunicazione n. 29/22 l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha fornito chiarimenti in merito al funzionamento delle piattaforme per finanziamenti online che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento.

L’obiettivo fondamentale della comunicazione è di assicurare la parità di condizioni tra gli operatori di mercato, prescindendo dalle modalità di realizzazione dell’intermediazione creditizia: tramite rete fisica o tramite web, con particolare attenzione ai limiti previsti in relazione allo svolgimento di attività riservate.

In particolare, evidenzia l’OAM, diversi soggetti che si occupano di finanziamenti online e che operano attraverso siti web, concedono agli utenti di vagliare e comparare gratuitamente uno o più preventivi di prodotti del credito erogati da finanziatori diversi, talvolta favorendo il successivo contatto tra le parti.

Le opzioni di finanziamento online rese dai siti di comparazione rientrano generalmente nella categoria dei prodotti distribuiti dai finanziatori partners della piattaforma, con il rischio che i risultati non rappresentino effettivamente la migliore soluzione disponibile sul mercato o la più adatta per gli utenti.

Alcuni dei siti internet in oggetto sono gestiti da intermediari del credito e/o da soggetti sottoposti a vigilanza, mentre altri da soggetti non appartenenti al settore finanziario e, pertanto, non soggetti ad alcuna forma di vigilanza.

In questo secondo caso, l’OAM sottolinea la necessità che tali soggetti provvedano unicamente alla raccolta dei dati anagrafici e di contatto di soggetti potenzialmente interessati a eventuali prodotti di credito, senza il compimento di alcuna raccolta di dati relativa alle esigenze di credito dell’utente.

Dovrebbe, invece, essere prevista la possibilità per una piattaforma di operare in modalità cobranded con un soggetto iscritto all’OAM, nel caso in cui, questa attività, sia diretta da quest’ultimo e sia coinvolto sin dalla fase di raccolta del dato sull’esigenza creditizia, dovendo tutte le attività tipiche oggetto di riserva esser svolte da un soggetto autorizzato.

Diversamente, svolgerebbero un’attività a carattere riservato – comportante la necessaria iscrizione negli Elenchi gestiti dall’Organismo – i servizi web che effettuino la raccolta, presso l’utente:

  • dei dati anagrafici (nome, cognome, mail, etc.) e delle esigenze di credito (tra cui, tipologia di finanziamento, somma oggetto della domanda, termini del finanziamento, periodo e modalità di rimborso, tipo di tasso, dati reddituali, etc.), seguita da una proposta di preventivo;
  • di dati anagrafici e delle esigenze di credito, cui non faccia seguito una proposta di più offerte di credito, ma sia comunque previsto l’invio dei dati verso un finanziatore determinato, individuato dalla piattaforma stessa.

Resta ferma, nei casi in cui la piattaforma sia iscritta negli Elenchi OAM quale intermediario del credito, la sottoposizione della medesima agli obblighi informativi di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela ai sensi di quanto previsto dall’art. 128-decies del T.U.B. e dalla normativa secondaria di settore, l’applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 231/2007 e dalle relative disposizioni attuative, nonché il trattamento dei dati personali svolto in maniera conforme rispetto alla normativa di settore.

La piattaforma è, altresì, tenuta a prospettare all’utente che le condizioni dell’offerta potrebbero variare dopo le valutazioni effettuate dal finanziatore e, al contempo, a non indurre – nell’utente che utilizza la piattaforma – la convinzione che, sulla stessa, sia reperibile la totalità dell’offerta creditizia del mercato.

Diversamente, le piattaforme aventi ad oggetto la preventivazione di finanziamenti online, sulla base delle previsioni della presente Comunicazione, non siano tenute ad iscriversi negli Elenchi OAM, dovranno comunque rappresentare all’utente che le stesse svolgono un’attività a carattere non riservato, descrivendone l’oggetto e i contenuti essenziali.

La verifica di quanto sopra indicato rientra nelle attività di controllo da parte dell’OAM con riferimento altresì alla prevenzione e al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione creditizia, di cui all’articolo 140-bis del TUB.

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