Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio. Per maggiori informazioni vedasi la pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati. |
Nella sentenza in esame, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini del riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, D.Lgs. nº 123/1998, il termine “finanziamenti” di cui al medesimo articolo deve essere interpretato nel senso di ricomprendere nel proprio alveo la totalità degli interventi di cui all’art. 7, comma 1 del decreto medesimo e, dunque, anche la concessione di garanzia. Nel silenzio del decreto sul perimetro applicativo del lemma “finanziamenti”, la Corte ha ricostruito sistematicamente il portato del termine rilevando che ad esso sono riconducibili, insieme ad operazioni di mutuo e di erogazione diretta di denaro, anche attività di rilascio di garanzie e di impegni di firma (art. 47 T.U. bancario e art. 1, comma 2, lett. f. del medesimo testo unico); strutture negoziali di stampo partecipativo e operazioni di finanza strutturata (art. 2447 decies cod. civ.); operazioni di acquisto di crediti a titolo oneroso, di apertura di credito documentaria, di avallo e di girata (art. 106 T.U. bancario).
La Suprema Corte ha rilevato, poi, che la formulazione di cui all’art. 9, comma 5, discorrendo di finanziamento tout court, è oggettivamente più ampia di quella di cui all’art. 7, comma 1, che fa riferimento al finanziamento agevolato. Il decreto pertanto muove da un richiamo di species a uno di genus, non intendendo limitare gli interventi protetti dal privilegio ad una singola tipologia di operazione.
Con particolare riferimento alle concessioni di garanzia, la Corte ha specificato che le la diversità strutturale tra le concessioni di garanzia e le concessioni dirette di denaro non comporta ricadute applicative di particolare rilevanza dal momento che l’assunzione di un impegno diretto da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quella della consegna diretta di una somma di denaro nelle mani del mutuatario.
Altresì, non costituisce un ostacolo al riconoscimento del privilegio ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 il fatto che di tale privilegio non beneficia il creditore che ha erogato il mutuo e che è avvantaggiato dalla garanzia. Solo quest’ultima, infatti, assieme alle altre forme di intervento di cui all’art. 7, comma 1, D.Lgs. 193/1998, in quanto aventi la propria causa nel sostegno pubblico delle attività produttive, costituiscono una ragione di credito portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione, integrando l’art. 2745 cod.civ..