Con sentenza del 02 maggio 2012 il Tribunale di Verona affronta il tema dell’abuso di diritto per ingiustificato recesso da un contratto di finanziamento poliennale con rimborso in unica soluzione (bullet) assistito da pegno su titoli.
Sul punto il Tribunale ricorda come, laddove il contratto di finanziamento abbia una durata determinata (nel caso di specie legata al momento di scadenza delle obbligazioni costituite in garanzia), la liceità del recesso da parte dell’istituto di credito deve ritenersi subordinata alla sussistenza di una giusta causa.
Giusta causa che deve ritenersi integrata: sia in caso di sopravvenuta trasformazione del tipo sociale della società finanziata; sia in caso di mancato pagamento di una sola rata degli interessi, posto che, laddove le parti abbiamo concluso un finanziamento bullet (con pagamento quindi delle quote capitale solo a scadenza), tale inadempimento determina un’esposizione effettiva per la banca pari non solo all’ammontare della rata non onorata, ma comprensiva del capitale erogato.
A tale conclusione non osta in nessun modo la circostanza che la banca non abbia esplicitato le ragioni poste a fondamento del recesso, dovendosi ritenere che, per la validità o efficacia dello stesso, non sia richiesto un requisito di ordine formale una volta che sussista oggettivamente la causa che lo giustifica.