In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, la Sesta sezione penale ha affermato che non è configurabile il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. (n.d.r. Malversazione ai danni dello stato) nel caso in cui, successivamente all’erogazione da parte di un istituto di credito di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.
(Massima Ufficiale)