Con Comunicazione del 18 aprile 2016 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha posto l’accento sull’importanza, in un contesto di sensibile crescita della minaccia terroristica, che i destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 siano in grado di rilevare elementi di sospetto riconducibili al suo finanziamento.
L’UIF richiama in particolare l’attenzione ad una valutazione attenta degli indicatori di anomalia emanati con riferimento alle diverse categorie di destinatari degli obblighi di segnalazione ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, di quelli contenuti nell’apposita sezione riguardante il finanziamento del terrorismo del Provvedimento adottato, su proposta della UIF, dal Governatore della Banca d’Italia in data 24 agosto 2010 (indicatori n. 20 e n. 21).
L’individuazione di reti di soggetti riconducibili a tali attività criminali richiede, da un lato, la massima valorizzazione del patrimonio informativo a disposizione dei destinatari degli obblighi di segnalazione e, dall’altro, l’adeguamento delle procedure di selezione automatica delle operazioni anomale adottate dagli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 6 del citato Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia.