Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Catania affronta il tema della responsabilità dell’amministratore/liquidatore in caso di violazione della regola sancita dall’art. 2467 c.c. in materia di postergazione del finanziamento soci. Con la pronuncia in epigrafe il Tribunale coglie l’occasione per delineare alcuni profili correlati alla disciplina in materia di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 c.c. e ss. e alla disposizione di cui all’art. 2467 c.c..
Nel caso di specie, in particolare, veniva promossa da parte della curatela del Fallimento azione sociale di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti dell’amministratore, successivamente anche liquidatore della società fallita per il grave danno prodotto alla società e alle ragioni dei creditori per aver effettuato in prossimità della declaratoria di fallimento rimborsi ai soci finanziatori. Il Tribunale richiama la disciplina civilistica in materia di responsabilità degli amministratori (responsabili nei confronti della società, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c. nonché nei confronti dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.), nonché la natura di tale responsabilità secondo l’orientamento consolidatosi (V. Cass. Sez. Unite 5241/1981 e Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488). La responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale; diversamente nei confronti dei creditori sociali questa ha natura extracontrattuale. Tale distinzione non rileva solo dal punto di vista teorico ma ha effetti rilevanti sul piano del diverso onere probatorio che incombe in capo all’attore. Tale duplicità, tuttavia, viene meno in caso di esercizio delle stesse da parte del curatore fallimentare in quanto – afferma il Tribunale – “le predette azioni di responsabilità per effetto del fallimento confluiscono in un’unica azione avente carattere unitario ed inscindibile dal momento che essa è sempre finalizzata alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio che va visto unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori della società”. Il curatore esercita, quindi, le dette azioni civilistiche cumulativamente e inscindibilmente.
Il Tribunale ravvisa, quindi, i presupposti per la sussistenza della relativa responsabilità ex art. 146 L.F. in quanto: (i) sono stati posti in essere comportamenti in violazione degli obblighi di legge; (ii) è stato cagionato un danno alla società e ai creditori sociali; (iii) sussiste il nesso causale tra il danno e il comportamento illecito. Con riguardo al primo dei presupposti, sono stati effettuati rimborsi ai soci finanziatori in aperta violazione degli obblighi di postergazione di cui all’art. 2467 c.c. trattandosi di prestiti effettuati dai soci riconducibili nella norma de qua. L’art. 2467 c.c. sancisce la regola della postergazione dei prestiti effettuati dai soci al ricorrere di determinati presupposti: “l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio” e “una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” (ovvero in situazioni di rischio di insolvenza, come nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici catanesi). Tale disposizione ha introdotto un “principio di corretto finanziamento” per le imprese che siano entrate o stiano per entrare in crisi, che implica la riqualificazione di un prestito come prestito postergato con conseguente obbligo per gli amministratori di opporre nei confronti dei soci la condizione di inesigibilità derivante dalla postergazione laddove sussistano al momento della richiesta del rimborso creditori ordinari – ne deriva quindi la loro responsabilità in caso di violazione.
Per tali ragioni, ravvisando nel caso concreto un prestito ex art. 2467 c.c. e avendo l’amministratore effettuato un rimborso parziale di tale finanziamento in violazione di detta disposizione, il Tribunale di Catania accoglie l’azione del curatore.