In caso di finanziamento soci a beneficio di una società a responsabilità limitata, ai fini della legittimità dello stesso e dell’opponibilità al Fisco, è necessaria la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo. In mancanza di tali requisiti, l’erogazione finanziaria si deve ritenere una “re-immissione in azienda di utili occulti”.
Il principio espresso dalla sentenza qui in oggetto, appare coerente con un’altra recente pronuncia della Corte in materia (Cfr.Cass. V, n. 6104/2019).
Nel caso di specie, il contribuente impugnava in primo grado un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2006, con cui l’Agenzia delle Entrate contestava, inter alias, l’esistenza di omessi ricavi non assoggettati ad imposta, desumendoli dal conto “debiti verso soci” in cui era iscritto un finanziamento della compagine sociale a favore del sodalizio.
Il contribuente, soccombente in primo grado, proponeva appello in commissione regionale, la quale annullava il rilievo di interesse, ritenendo il finanziamento soci ritualmente avvenuto, e giudicando che la (mancata) redazione di un verbale di assemblea sul tema costituisse una mera irregolarità formale.
Avverso tale sentenza, seguiva, da parte dell’Agenzia delle entrate, ricorso per cassazione, dove la ricorrente lamentava, in via principale, la violazione falsa applicazione dell’articolo 2467 del Codice Civile.
La commissione regionale, infatti, non avrebbe riscontrato la sussistenza delle condizioni necessarie per ritenere legittimo un finanziamento soci, come indicate nel menzionato articolo, e segnatamente l’esistenza di uno squilibrio finanziario in ragione dell’attività svolta ovvero i casi in cui sarebbe ragionevole un conferimento.
Nel caso di specie, infatti, a parere dell’Ufficio, tale prestito sarebbe stato solamente volto a mantenere operativa un’attività in perdita, condotta con gestione antieconomica, e conseguentemente indicativa di ricavi occulti, rientrati nella disponibilità della società mediante il finanziamento.
La Corte, ai fini dell’accoglimento del ricorso formulato, ha ritenuto decisiva la mancanza di una delibera assembleare relativa al finanziamento e dell’iscrizione dell’operazione finanziaria nelle scritture contabili della società.
A parere del Collegio, infatti per poter qualificare un’erogazione di denaro quale operazione di finanziamento fatta da un socio a favore di una società a responsabilità limitata e ai fini della sua opponibilità ai terzi, ivi incluso l’Erario, è necessario che detta operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio della società e che sia stata redatta la relativa delibera assembleare.
In conclusione, quindi, la Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata, ritenendo che la legittimità di un finanziamento soci richieda la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo; diversamente, l’erogazione di denaro si deve ritenere una re-immissione in azienda di utili occulti.