L’atto di trasferimento di quote sociali sotto forma di scrittura privata successivamente scansionata non è iscrivibile presso la conservatoria del Registro delle Imprese in quanto non costituisce “atto depositato in originale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 4 del D.P.R. 581/1995.
Il documento, nel caso di specie, è risultato essere un documento cartaceo sul quale sono state apposte le firme autografe delle parti contraenti e che poi è stato successivamente scansionato, dando quindi luogo ad una copia digitale semplice.
In particolare, evidenzia il Tribunale, l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2- quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.