I contratti in formato elettronico e l’utilizzo delle firme elettroniche e digitali pongono nuove questioni nel campo dei servizi bancari e dei prodotti di investimento. Anzitutto, rispetto ai requisiti di forma e al loro valore probatorio, su cui di recente è intervenuta anche la Cassazione che, con l’ordinanza n. 9413 del 9 aprile 2021, ha fatto importanti distinguo tra le diverse tipologie di firme elettroniche. Inoltre, dagli ultimi orientamenti giurisprudenziali emerge la necessità di contemperare il nuovo formato dei contratti con il rispetto dei principi di trasparenza e buona fede nella gestione della clientela, a tutela della decisione consapevole del cliente. Tale evoluzione si inserisce in un contesto di attività bancaria segnata dall’impiego sempre più massiccio di smart contracts e della blockchain.