Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 2017 il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 192/2012, ha indicato il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
In particolare, confermando il valore applicato per il secondo semestre 2016, il Ministero ha fissato allo 0 per cento il tasso di riferimento per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016.
Come noto, per “interessi legali di mora” si intendono gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che é pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.
Conseguentemente, gli interessi legali moratori complessivi per il secondo semestre 2016 sono determinati in misura pari all’8,00%.