Con Provvedimento del 21 giugno 2017 prot. 116001/2017 l’Agenzia delle Entrate ha definito la misura percentuale massima del credito d’imposta relativa al credito richiesto nel 2017 in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall’articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’anzidetta misura è pari al 100 per cento dell’importo indicato nelle domande validamente presentate nel 2017, in quanto le risorse stanziate coprono interamente l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto.