Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2021, n. 297, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021 di modifica del saggio di interesse legale.
Come noto, l’articolo 1284, primo comma, del codice civile, nel fissare in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno il saggio degli interessi legali, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze possa modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
In tal senso, il decreto prevede che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissato allo 1,25 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.