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Flat tax incrementale: Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E

29 Giugno 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata la Circolare n. 18/E del 28 giugno 2023 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime della “tassa piatta incrementale” (c.d. flat tax incrementale) introdotto dall’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

Il regime di flat tax incrementale prevede una tassa piatta incrementale con aliquota fissa del 15%.

La Circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate sulla flat tax incrementale si sofferma sull’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato, sulle modalità di determinazione della base imponibile, nonché sui redditi ammessi al beneficio e su quelli esclusi.

La flat tax incrementale configura un regime opzionale che, per il 2023, potrà sostituire quello Irpef e le relative addizionali regionale e comunale.

Con la flat tax incrementale, spiega la Circolare 18/E, al contribuente verrà applicata un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra reddito d’impresa e da lavoro autonomo determinati nel 2023 ed il reddito d’importo più elevato dichiarato che sia stato dichiarato nei presenti anni dal 2020 al 2022.

Il regime di flat tax incrementale va a beneficio dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni, nonché le imprese familiari e le aziende coniugali con forma diversa da quella societaria, sempre limitatamente al titolare.

Sono esclusi i redditi di società di persone, imputati ai soci per “trasparenza”, nonché quelli imputati ai singoli derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata.

Esclusi altresì i contribuenti aderiscono per il 2023 al regime forfetario, rientrando invece tra i possibili beneficiati coloro che abbiano optato per il regime forfetario negli anni dal 2020 al 2022.

Per quanto attiene le modalità di calcolo, la Circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate si sofferma anche tramite esempi sulla determinazione della base imponibile.

Questa va calcolata quale differenza tra reddito d’impresa e di lavoro autonomo nel 2023 e reddito d’importo di impresa e di lavoro autonomo più elevato negli anni dal 2020 al 2022.

Rispetto a tale differenziale trova applicazione la franchigia del 5%, che viene calcolata sul reddito più elevato percepito del triennio.

Su tale reddito, entro comunque il massimo di 40mila euro, viene praticata l’aliquota fissa del 15%. La restante quota di reddito, che non è soggetta a imposta sostitutiva, rientra nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.

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