La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha dato avvio alla fase di votazione sugli emendamenti proposti al testo del Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
Con riferimento alle votazioni effettuate sino a ora, si vedano i contenuti correlati.
A tale riguardo, si segnala che:
- è stato fissato per il 31 maggio alle ore 12:00 il termine di presentazione dei sub-emendamenti in Commissione Finanze e Tesoro;
- è stato proposto il seguente Ordine del Giorno n. G/2362/23/6 per la trattazione in Aula: “II Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione impegna il Governo al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell’ambito dei contratti di finanziamento di cui all’articolo 48-bis del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a promuovere la stipula di accordi tra l’Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l’adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole dei contratti di finanziamento garantiti ai sensi del presente articolo compresi i termini per il versamento dell’eccedenza di cui al comma 2”.
Inoltre, le Commissioni competenti in sede consultiva hanno dato prosecuzione ai propri lavori con riferimento alla conversione in legge del Decreto 59/2016.
Qui di seguito una sintesi delle principali conclusioni raggiunte dalle Commissioni.
Bilancio: la Commissione ha approvato, in sede consultiva, tre pareri sugli emendamenti proposti in relazione alla conversione del Decreto, con particolare riferimento alla copertura finanziaria delle norme introdotte ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Le conclusioni raggiunte dalla Commissione sono di tipo: (i) contrario; (ii) in parte contrario e in parte non ostativo; e (iii) non ostativo con osservazioni con presupposto.