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Focus Decreto banche: prosecuzione dei lavori delle Commissioni e parere del CNDCEC

23 Maggio 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Le Commissioni competenti del Senato hanno dato prosecuzione ai propri lavori con riferimento alla conversione in legge del Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Qui di seguito una sintesi delle principali conclusioni raggiunte dalle Commissioni.

Finanze e tesoro, competente in sede referente per la conversione in legge del Decreto 59/2016: la Commissione ha posticipato la data entro la quale potranno essere proposti gli emendamenti al testo del Decreto, ora stata fissata per il prossimo 19 maggio 2016 alle ore 18:00 (data originariamente fissata per il 18 maggio alle ore 14:00).

Giustizia: alcuni membri avevano manifestato l’esigenza – sia in Aula, sia in Commissione – di esaminare il testo del Decreto in sede congiunta con la Commissione Finanze e tesoro. Tuttavia, in data 17 maggio, è stata respinta da parte di membri della Commissione Giustizia la richiesta di sollevare conflitto di competenza presso la Presidenza del Senato. Successivamente, il relatore ha descritto in modo sintetico le norme contenute nel Decreto, rimandando l’esame delle stesse a una successiva riunione.

Affari costituzionali: come proposto dal relatore lo scorso 5 maggio, la Commissione ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza necessari per la valida adozione del Decreto da parte del Governo.

Inoltre, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un documento di “Osservazioni e proposte” sul Decreto 59/2016.

Qui di seguito una sintesi delle principali osservazioni critiche manifestate dal CNDCEC.

Articolo 1 del Decreto (pegno mobiliare non possessorio):

  • anzitutto, è stata espressa l’opinione secondo cui le forme di garanzia previste dagli articoli 1 e 2 del Decreto (pegno mobiliare non possessorio e finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato) non possano produrre effetti nell’ambito di procedimenti esecutivi o fallimentari aperti nei confronti degli imprenditori/debitori;
  • con riferimento al registro dei pegni non possessori, è stata suggerita l’istituzione di quest’ultimo presso la Cancelleria del Tribunale competente territorialmente e non, come attualmente previsto, presso l’Agenzia delle Entrate (come evidenziato anche dalla relazione illustrativa del Decreto);
  • il CNDCEC ha inoltre proposto alcune modifiche al comma 7, al fine di individuare con maggiore precisione gli eventi a seguito dei quali il creditore possa escutere il credito o realizzare la garanzia (in particolare: nei casi previsti dall’articolo 2795 del Codice Civile e nei casi in cui il credito finanziato non sia integralmente soddisfatto);
  • inoltre, è stata proposta la limitazione dei diritti del titolare del pegno mobiliare non possessorio al riconoscimento della prelazione, così da non ledere in modo eccessivo la posizione dei creditori non titolari di tale forma di garanzia.

Articolo 2 del Decreto (finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato):

  • il CNDCEC ha proposto di limitare l’utilizzo del finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato ai soli contratti conclusi in data successiva a quella di conversione in legge del Decreto;
  • con riferimento all’inadempimento rilevante ai fini della garanzia in esame, è stato proposto che questo corrisponda a un mancato pagamento pari a un ammontare minimo di 12 rate mensili, oppure, in caso di rimborso non rateale, qualora l’inadempimento si protragga per almeno 6 mesi dalla data di scadenza del rimborso;
  • è stata proposta la soppressione della norma in base alla quale i costi di trasferimento del bene immobile dato in garanzia devono essere sopportati dal debitore;
  • si è inoltre suggerito di inquadrare la figura del perito chiamato a stimare il valore del bene non tanto in quella dell’arbitratore, quanto piuttosto in quella dell’ausiliario del giudice (ai sensi dell’articolo 64 del Codice di Procedura Civile).

Articolo 4 del Decreto (processo esecutivo): il CNDCEC ha proposto di ridimensionare e modificare le funzioni attribuite dal Decreto al custode in ambito di espropriazione forzata, in particolare in ragione del fatto che quest’ultimo non sarebbe dotato dei poteri e delle competenze tipiche dell’ufficiale giudiziario (alternativamente al ripristino della normativa previgente, è stata proposta l’assegnazione al custode dell’ausilio della forza pubblica sin dal primo tentativo di attuazione del provvedimento del giudice).

Articolo 6 del Decreto (modifiche alla legge fallimentare): il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è fortemente opposto all’espansione delle cause di giusta revoca del curatore fallimentare in caso di mancato rispetto dell’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme disponibili ogni quattro mesi a partire dalla data di emissione del decreto di esecutività dello stato passivo (anche in ragione dell’allargamento di tali cause, recentemente, per mano del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83).

Infine, è stata pubblicata la Nota di Lettura al Decreto, in cui il Servizio di Bilancio del Senato affronta numerose questioni tecniche inerenti la copertura finanziaria e gli oneri derivanti dall’entrata in vigore delle norme contenute nel Decreto 59/2016.

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