WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Flash News

Focus recepimento Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU): avviati i lavori parlamentari sullo Schema di Decreto Legislativo

14 Settembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo
MVU

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo di Vigilanza Unico (il “Regolamento MVU”), ha istituito un sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati Membri che adottano l’Euro e ha attribuito alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo di Vigilanza Unico.

In data 10 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, il testo di un Decreto Legislativo volto ad adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento MVU (a tale proposito si vedano i contenuti correlati).

In data 11 agosto, il Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento ha presentato alla Camera e al Senato lo “Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi” (lo “Schema”), in attuazione della delega contenuta nell’articolo 4 della Legge 9 luglio 2015, n. 114 (la “Legge di Delegazione Europea 2014”).

Per quanto il Regolamento MVU sia immediatamente applicabile negli Stati Membri, il Decreto Legislativo in oggetto si rende necessario al fine di adeguare la normativa nazionale rilevante, anche da un punto di vista formale.

Limitandosi all’analisi preliminare di alcune delle principali norme contenute nello Schema di Decreto Legislativo, si sottolinea che:

a) l’articolo 1 reca significative modifiche al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) in materia, fra l’altro, di:

  • autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, riconoscendo la competenza esclusiva della BCE al rilascio di tale autorizzazione, anche nei confronti dei soggetti meno rilevanti (la Banca d’Italia è competente a formulare una proposta alla BCE, spettando tuttavia a entrambe le autorità il potere di diniego);
  • rapporti tra revoca dell’autorizzazione bancaria, per cui è competente la BCE, e l’avvio della liquidazione coatta amministrativa di una banca;
  • succursali e libera prestazione di servizi;
  • autorizzazione all’acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche, anche nel caso di soggetti meno significativi (ferma restando la specialità delle norme dettate in materia di procedure di risoluzione);
  • misure macroprudenziali;
  • amministrazione straordinaria;
  • sanzioni amministrative, così da allineare la normativa nazionale al potere della BCE di sanzionare direttamente le sole banche significative ove: (i) la violazione abbia ad oggetto norme UE direttamente applicabili, (ii) il destinatario del provvedimento sia una persona giuridica, e (iii) la sanzione abbia natura pecuniaria (negli altri casi l’autorità competente rimane la Banca d’Italia, che, tuttavia, nel caso di sanzioni che abbiano a che fare con banche significative, dovrà agire su richiesta della BCE);
  • regioni a statuto speciale;

b) l’articolo 2 interviene sulla disciplina nazionale in materia di vigilanza bancaria contenuta al di fuori del TUB;

c) l’articolo 3, con una norma di chiusura, chiarisce che ogni riferimento contenuto nell’ordinamento italiano alla Banca d’Italia quale autorità di vigilanza, nonché alle autorità preposte alla vigilanza sugli enti creditizi degli altri Stati membri dell’Unione Europea, si intende effettuato alla BCE, se essa è l’autorità competente per la vigilanza ai sensi del Regolamento MVU;

– l’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Lo Schema di Decreto Legislativo è stato trasmesso, per ottenere i pareri richiesti, alle seguenti Commissioni:

  1. Camera: VI – Finanze, con scadenza del termine fissato per il 21 settembre 2016; XIV – Politiche dell’Unione Europea, con scadenza del termine fissato per il 21 settembre 2016; V – Bilancio, con scadenza del termine fissato per l’1 settembre 2016;
  2. Senato: VI – Finanze e Tesoro, con scadenza del termine fissato per il 21 settembre 2016; I – Affari Costituzionali, con scadenza del termine fissato per il 14 settembre 2016; V – Bilancio, con scadenza del termine fissato per il 14 settembre 2016; XIV – Politiche dell’Unione Europea, con scadenza del termine fissato per il 14 settembre 2016.

La documentazione allegata allo Schema di Decreto Legislativo (accessibile nei contenuti correlati), include: (i) una Relazione Illustrativa; (ii) una Relazione Tecnica; (iii) un documento di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR); (iv) una Analisi Tecnico-Normativa.

Di cosa si parla in questo articolo
MVU

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter