Con Comunicato del 27 aprile 2017 sono stati forniti alcuni chiarimenti sull’attività dell’ANAC in materia di accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 c.d. FOIA).
In particolare il comunicato precisa che eventuali richieste di parere potranno essere prese in considerazione dall’Autorità solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull’interpretazione delle Linee guida.
Resta fermo che le eventuali richieste rivolte ad ANAC non interrompono in alcun modo i termini stabiliti all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico.