Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite del Supremo Collegio si sono espresse in materia di IRPEG e di credito d’imposta in favore delle fondazioni bancarie ai sensi dell’art. 94, comma 1, D.P.R. n. 917/1986.
La Suprema Corte ha statuito che, siccome l’agevolazione fiscale in oggetto rappresenta un’eccezione rispetto alla regola generale e trae origine da speciali disposizioni applicabili soltanto nei confronti di taluni particolari soggetti (come, ad esempio, le fondazioni bancarie), sempre che la relativa attività trovi riscontro negli scopi statutari e nella documentazione fiscale e venga opportunamente provata nel giudizio, ne consegue che, in assenza di detti presupposti, non sussistono le condizioni per ritenere che, sulla domanda di rimborso del credito d’imposta, si sia formato il silenzio rifiuto (che consentirebbe la proposizione del ricorso), e che, nel caso in cui il credito d’imposta sia richiesto nella dichiarazione annuale, l’Amministrazione debba provvedere al riguardo nei termini di decadenza stabiliti per procedere all’accertamento in rettifica.