Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2024 il decreto dell’ 11 marzo 2024 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante misure, applicabili alle fondazioni bancarie, dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e dell’accantonamento patrimoniale facoltativo per l’esercizio 2023.
In particolare, per le fondazioni bancarie, l’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, viene determinato, per l’esercizio 2023, nella misura del venti per cento dell’avanzo di esercizio.
Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, sempre per l’esercizio 2023, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell’avanzo dell’esercizio.
Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell’Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell’avanzo dell’esercizio viene destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.
Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato comunicato all’Autorità di vigilanza, incrementare tale percentuale, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all’attività istituzionale.
Non è consentito effettuare l’accantonamento facoltativo, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.