Con comunicato stampa apparso sul proprio sito internet il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto di aver elaborato un Protocollo d’intesa con l’ACRI, l’associazione rappresentativa delle fondazioni bancarie, che definisce in modo più analitico della legge i parametri di riferimento cui le fondazioni conformeranno i comportamenti, con l’obiettivo di migliorare le pratiche operative e rendere più solida la governance.
Come si legge nel comunicato stampa, qui di seguito espressamente ripreso, con la sua sottoscrizione le Fondazioni assumono l’impegno di osservare le regole contenute nel Protocollo, inserendole, ove occorra, nei loro statuti.
In particolare, per quanto attiene agli aspetti economici e finanziari, le Fondazioni si impegnano, tra l’altro, a:
– Diversificare il portafoglio degli impieghi del patrimonio, al fine di contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche. È previsto un limite quantitativo di un terzo dell’attivo patrimoniale per l’esposizione nei confronti di un singolo soggetto.
– Evitare, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, qualunque forma di indebitamento salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità.
– Non usare contratti e strumenti finanziari derivati salvo che per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
Per quanto attiene alla governance, le fondazioni si impegnano, tra l’altro, a:
– Applicare criteri stringenti per la definizione dei corrispettivi economici dei componenti i propri organi, coerenti con la natura di enti senza scopo di lucro e comunque commisurati all’entità del patrimonio e delle erogazioni. Sono previsti anche limiti quantitativi. Il compenso del Presidente delle fondazioni con patrimonio superiore a un miliardo di euro non potrà superare il tetto massimo di € 240.000. Sono previsti tetti parametrati al patrimonio, per i compensi complessivamente corrisposti a tutti i membri degli organi.
– Definire limiti alla permanenza in carica dei membri degli organi, assicurando il periodico ricambio degli stessi, così mantenendo un elevato grado di responsabilità nei confronti del territorio.
– Adottare procedure di nomina dirette ad assicurare la presenza del genere meno rappresentato e valorizzare il possesso di competenze specialistiche che garantiscano adeguati livelli di professionalità dei componenti degli organi.
– Osservare regole di incompatibilità al fine di assicurare il libero ed indipendente svolgimento delle funzioni degli organi.
– Conformare l’attività ad un ampio principio di trasparenza, declinato in regole puntuali che assicurino adeguata diffusione delle principali decisioni alla collettività di riferimento.