Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2021 n. 60 il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 marzo 2021 sulle misure per le fondazioni bancarie dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e dell’accantonamento patrimoniale facoltativo per l’esercizio 2020.
L’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l’esercizio 2020, nella misura del venti per cento dell’avanzo dell’esercizio, al netto dell’eventuale destinazione di cui all’art. 2, commi 1 e 2.
Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell’avanzo dell’esercizio, al netto dell’eventuale destinazione di cui all’art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2, comma 3.