Con Risposta n. 104 del 14 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina di esenzione IVA per le società che forniscono servizi di consulenza diretti all’individuazione di opportunità d’investimento nei confronti di soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di gestione dei fondi comuni d’investimento.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, nel caso di specie, i servizi di consulenza erogati dalla società istante, essendo effettuati a favore di un committente (soggetto passivo d’imposta) residente in un altro Stato membro (i.e. Francia), non sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni e servizi utilizzati dalla società istante per l’erogazione dei predetti servizi di consulenza (non soggetti ad IVA in Italia) sarebbe, in linea di principio, precluso, a meno che non trovi applicazione una delle deroghe alla previsione generale di indetraibilità dell’IVA, di cui al comma 2 dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, disciplinate dal successivo comma 3 del medesimo art. 19.
Sul punto, continua l’Agenzia, qualora i servizi di consulenza siano resi dalla società istante a favore di fondi (disciplinati dalla normativa francese) effettivamente equiparabili agli OICVM, tali servizi, se fossero territorialmente rilevanti in Italia, sarebbero astrattamente riconducibili nell’ambito applicativo del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972, con la conseguente limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti impiegati per fornire detti servizi.
Conseguentemente, nel caso in esame, non sembrano sussistere i presupposti per l’applicazione della deroga alla previsione generale di indetraibilità dell’IVA di cui all’art. 19, comma 3, lettera b), del DPR n. 633 del 1972.