Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 23 agosto 2021, il Regolamento delegato (UE) 2021/1383 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2018/990 per quanto riguarda i requisiti per le attività ricevute dai fondi comuni monetari nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita.
In particolare, a norma dell’articolo 2 del Regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione gli investimenti ammissibili in operazioni di acquisto con patto di rivendita dei gestori di fondi comuni monetari sono soggetti a requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi, tra cui una rettifica specifica del valore delle attività (coefficiente di scarto). Tali requisiti non si applicano tuttavia alle operazioni concluse con enti creditizi, imprese di investimento e imprese di assicurazione stabiliti nell’Unione o coperti da una decisione di equivalenza. L’articolo 2, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del Regolamento delegato (UE) 2018/990 specifica i quadri normativi che si applicano a ciascuno di tali tipi di enti finanziari.
Le modifiche apportate dal Regolamento in oggetto specificano:
- le disposizioni pertinenti in base alle quali devono essere adottate le decisioni di equivalenza cui è subordinata l’applicazione delle esenzioni stesse;
- le procedure pertinenti per la determinazione dell’equivalenza del paese terzo in cui i soggetti sono stabiliti.
Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.